Podcast Avv. Matteo Peroni

Amministratore quale custode del condominio #4

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Trama

L’art. 2051 c.c. afferma che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Il custode è colui che ha il cosiddetto “governo della cosa”, ossia chi ha un effettivo potere fisico che comporta il dovere di custodirla, di vigilarla e di mantenerne il controllo in modo da impedire che, per sua natura o per particolari contingenze, produca danni. Nel condominio, tale ruolo è svolto (anche) dall’amministratore il quale è legato ad una serie di poteri/doveri a lui conferiti dalla legge.Parte 4 di 4